Coronavirus, le nuove misure di Regione Lombardia
Ecco qui le nuove misure prese da Regione Lombardia per far fronte al propagarsi del virus, nuove restrizioni, divieti e chiusure
Tra le decisioni prese
– il divieto di assembramento nei luoghi pubblici (fatta salva la distanza di sicurezza di almeno un metro), punito con una ammenda fino a 5mila euro;
– la sospensione dell’attività degli Uffici Pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
– la sospensione delle attività artigianali non legate alle emergenze o alle filiere essenziali;
– la sospensione di tutti i mercati settimanali scoperti;
– la sospensione delle attività inerenti ai servizi alla persona;
– la chiusura delle attività degli studi professionali salvo quelle relative ai servizi indifferibili e urgenti o sottoposti a termini di scadenza;
– la chiusura di tutte le strutture ricettive ad esclusione di quelle legate alla gestione dell’emergenza. Gli ospiti già presenti nella struttura dovranno lasciarla entro le 72 ore successive all’entrata in vigore dell’ordinanza;
— il fermo delle attività nei cantieri edili: sono esclusi dai divieti quelli legati alle attività di ristrutturazione sanitarie e ospedaliere ed emergenziali, oltre quelli stradali, autostradali e ferroviari;
– la chiusura dei distributori automatici «h24» che distribuiscono bevande e alimenti confezionati;
– il divieto di praticare sport e attività motorie svolte all’aperto, anche singolarmente, se non nei pressi delle proprie abitazioni;
– l’obbligo – se si esce con il cane – di rimanere entro i 200 metri da casa;
– la chiusura di parchi, ville, aree gioco e giardini pubblici.
Restano aperti
– negozi di alimentari
– edicole
– farmacie e parafarmacie
–
commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,
periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di
consumo (codici Ateco; 47.2 e 47.4);
– commercio al dettaglio di carburante:
– commercio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico;
– commercio al dettaglio di articoli igienico sanitari;
– commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazizone;
–
commercio al dettaglio di articoli medica, articoli di profumeria,
piccoli animali domestici, materiali per ottica e fotografia, saponi,
detersivi
– Lavanderie
– Servizi di pompe funebri.
– Vengono garantiti «i servizi bancari, finanziari, assicurativi»
In ogni caso deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Ai supermercati, alle farmacie, nei luoghi di lavoro, a partire dalle strutture sanitarie e ospedaliere, si raccomanda a cura del gestore/titolare di provvedere alla rilevazione della temperatura corporea.
Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, valgono le prescrizioni su distanziamento degli utenti contenute nelle due ordinanze regionali già in vigore.