Addio al piano integrato Polanch, risoluzione dell’accordo fermo da 13 anni
Addio al recupero dei fabbricati di Polanch e al piano per il rilancio di quell’area, Comune di Sovere e la società Cascina Valle Borleza hanno deciso di risolvere consensualmente il programma di intervento firmato il 15 maggio 2007. Niente più ristorante e nessuna area recuperata ma la solita struttura lasciata a se stessa, così come è da decenni. Il Comune ha raggiunto l’accordo con la società per la risoluzione dell’accordo di intervento con la riconsegna di una parte delle somme versate. La società è infatti proprietaria della superficie in località Polanch di 439.090 metri quadrati, di questi 97.000 metri erano originariamente state individuate nella variante al Piano Regolatore Generale (poi superata) come ambito da sottoporre a Programma Integrato di Intervento.
Ma cosa prevedeva l’accordo, ecco cosa viene riportato nella revoca: “a fronte della concessione di sviluppo di determinate volumetrie edificabili la società attuatrice s’impegnava a realizzare e cedere opere di urbanizzazione primaria a scomputo oneri ed a standard urbanistico oltre che, versando alla data di stipula, la somma di € 30.288,07 per la realizzazione di opere a standard qualitativo e di € 64.979,68 a compensazione degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti per le edificazioni da realizzarsi entro l’ambito”. Il nuovo edificio doveva poi avere questa funzione: “ristorante/bar/sale riunione con annesso alloggio per il custode/gestore allargando la perimetrazione dell’ambito e per consentire una valutazione generale dello stesso da parte della Provincia di Bergamo come confermato dalle disposizioni dell’allora vigente PGT (susseguito nel frattempo alla variante generale al PRG)”
Il 9 luglio 2913 veniva ridefinita la convenzione “provvedendo in tal guisa, a regolare l’ordinato intervento edificatorio presso la zona d’interesse in quanto regolata da due differenti livelli urbanistici di dettaglio (P.I.I. e Suap) dando altresì attuazione, nell’intero comparto, alle prescrizioni dettate dalla Provincia di Bergamo nel suo parere di compatibilità precedentemente menzionato”.
Ma anche questo non aveva sbloccato la situazione: “il soggetto attuatore non diede mai corso allo sviluppo di alcuna volumetria fra quelle concessegli dai vari contratti convenzionali susseguitisi, inattuando di fatto tutte le potenzialità edificatorie dell’ambito e le connesse obbligazioni a suo carico”. Da qui nasce un braccio di ferro tra comune e società per la restituzione dei soldi versati: “che in ragione di quanto sopra, la società attuatrice notificò al Comune con nota registrata al prot.n. 1782 del 28/02/2019, una richiesta di totale restituzione delle somme originariamente versate all’atto di stipula del primo contratto convenzionale del 2007 a supporto dell’originario PII; – che il Comune con note depositati in atti, pur convenendo sulla volontà di concludere e risolvere l’attuazione urbanistica dell’ambito mancando interesse rispetto a sviluppi urbanistici ormai anacronistici e confliggenti con le prospettive recenti di limitazione del consumo di suolo , si oppose alla richiesta di totale restituzione delle somme lamentando di contro ed in estrema sintesi l’inadempimento contrattuale e l’errata configurazione qualitativa dei versamenti in supposta debenza restitutoria, sostenendo che al massimo, avrebbero potuto riguardare le sole quote versate a titolo di oneri di urbanizzazione e non quelle riferite a standard di qualità. che tra le parti dopo alcuni incontri tra i rappresentanti delle stesse, non si riuscì in prima battuta a rinvenire un accordo risolutivo della vicenda”.
Si arriva poi ad un accordo ad inizio anno: “in data 21/01/2020 con nota registrata al prot.n. 521 del 21/01/2020 pervenne da parte del legale incaricato dalla società attuatrice, una nuova proposta transattiva ritenuta poi coerente ed appropriata dall’amministrazione comunale” e il Comune procede alla restituzione di parte dei contributi versati dalla società: “di procedere alla restituzione parziale delle somme depositate in ragione della mancata attuazione urbanistica, consentendone per la parte trattenuta, l’utilizzo non più vincolato agli accordi contrattuali in superando e la destinazione alla realizzazione di altri progetti di pubblica utilità. Le parti, anche in via transattiva, regolano i rapporti economici derivanti dalla mancata attuazione del P.I.I. nei seguenti termini: il Comune è autorizzato a trattenere l’importo di € 30.288,07 al tempo pagato a titolo di standard qualitativo ed è altresì autorizzato a trattenere l’ulteriore importo di € 17.345,81 (quota parte versata dalla società attuatrice a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria), mentre la restante parte degli oneri di urbanizzazione versati (pari ad € 47.663,88), verranno refusi alla società entro 30 gironi dalla stipula del presente contratto”
Matteo Alborghetti